Domande e risposte sul Registro dei codici creditori

Vi chiedete che cosa sia il numero RCC e a che cosa possa servire? Oppure non vi è chiara la differenza tra numero RCC e numero C? Qui trovate le risposte.

Domande sul portale online zsrnext.ch

Dove posso trovare una guida rapida per la registrazione?

Scheda informativa: Registrazione

Perché devo registrarmi anche se dispongo già di un numero RCC?

Il numero RCC esistente è stato rilasciato prima dell’introduzione del portale online e non viene trasferito automaticamente nel portale.

Per integrare il suo numero RCC esistente nel portale online zsrnext.ch, è necessario registrarsi una sola volta.

La digitalizzazione offre un valore aggiunto a tutte le parti coinvolte, ad esempio grazie alla gestione rapida e autonoma dei dati, al confronto con i registri nazionali e all’aggiornamento in tempo reale dei dati associati al numero RCC.

Perché è necessario il numero AVS?

I dati personali associati al numero AVS inserito vengono confrontati con quelli della Centrale di compensazione (CdC). In questo modo si garantisce che i dati personali registrati siano corretti e aggiornati.

Perché è necessario un documento d'identità?

Per la registrazione di una persona è necessario un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto), affinché sia possibile verificare l’identità della persona che si registra.

Per la registrazione di un’organizzazione è necessario il documento d’identità (carta d’identità o passaporto) di una persona iscritta nel registro di commercio con diritto di firma o procura. In questo modo si garantisce che la registrazione sia effettuata da una persona autorizzata.

Dopo la verifica della registrazione, il documento d’identità caricato viene automaticamente eliminato dal sistema per motivi di protezione dei dati.

Mi sono registrato, ma non vedo il mio numero RCC o il mio numero C e non posso apportare modifiche.

Non appena avremo verificato e confermato la Sua registrazione, acceda nuovamente al portale online zsrnext.ch. Potrà quindi avviare le procedure desiderate.

Richiedere un nuovo numero RCC: fare clic sul pulsante «Richiedere un nuovo numero RCC».


Aggiungere o sospendere un numero RCC esistente: fare clic sul pulsante «Aggiungere il numero RCC» oppure «Sospendere il numero RCC».


Riattivare un numero RCC sospeso: faccia clic su «Aggiungere i numeri inattivi» e successivamente sul pulsante «Aggiungere il numero RCC».


Confermare un rapporto d’impiego: fare clic sul pulsante giallo «Confermare rapporto d’impiego».

La modifica o la riattivazione di un numero RCC esistente è possibile solo dopo la sua integrazione nel portale online.

Il rilascio di un nuovo numero RCC per un'organizzazione è ancora in sospeso. Per quale motivo?

Affinché possa essere rilasciato un numero RCC a un’organizzazione, almeno la persona designata come responsabile deve confermare il proprio rapporto d’impiego.

A tal fine, la persona dipendente deve innanzitutto registrarsi oppure accedere al portale online zsrnext.ch. Dopo la registrazione o l’accesso, deve confermare il rapporto d’impiego tramite il pulsante giallo «Confermare rapporto d’impiego» e caricare i documenti richiesti.

Non appena la conferma e i documenti della persona dipendente saranno stati verificati con esito positivo, la domanda di numero RCC potrà essere ulteriormente elaborata.

Tutte le persone dipendenti da Lei dichiarate riceveranno un’e-mail con la richiesta di confermare il rapporto d’impiego.

Che cosa significano le diciture «Pubblicato» e «Accreditato» nella scheda «Rapporti d'impiego»?

Colonna «Pubblicato»
Sì: il rapporto d’impiego è già stato verificato e approvato in passato. Durante il processo di integrazione (onboarding) del numero RCC, il datore di lavoro ha confermato che il rapporto d’impiego è ancora attivo.
No: si tratta di un nuovo rapporto d’impiego che non è ancora stato verificato né approvato.

Colonna «Accreditato»
Sì: il rapporto d’impiego è stato confermato dalla persona dipendente e successivamente verificato e approvato da noi.
No: il rapporto d’impiego non è ancora stato confermato dalla persona dipendente oppure è ancora in fase di verifica.

Quando accedo, visualizzo il mio account personale, ma non trovo alcuna informazione sull'organizzazione. Per quale motivo?

Un’organizzazione dispone di un accesso separato al portale online zsrnext.ch. Ciò significa che le credenziali di accesso dell’organizzazione sono diverse da quelle della o delle persone dipendenti.

Diversi browser Internet memorizzano i dati di accesso. Se desidera passare dall’account dell’organizzazione al Suo account personale, esca dapprima dal portale online e acceda nuovamente con le credenziali corrette.

In questo modo si assicura di aprire l’account utente desiderato.

I medici assistenti, le mediche assistenti o altre persone dipendenti che non soddisfano (ancora) i requisiti legali o contrattuali per ottenere un numero C devono essere annunciati?

Un numero C può essere rilasciato solo ai professionisti sanitari o ad altre persone dipendenti che soddisfano i requisiti legali o contrattuali indicati nei nostri promemoria https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

I medici assistenti e le mediche assistenti non soddisfano (ancora) i requisiti legali e pertanto non devono essere annunciati.

I coordinatori e le coordinatrici di studio medico (CSP) necessitano di un numero C per il riconoscimento dei settori TARDOC. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’OTMA: Riconoscimento dell’unità funzionale

Domande relative al numero RCC

Che cos'è un numero RCC e quando ne ho bisogno?

I numeri RCC servono a semplificare la fatturazione delle prestazioni con tutti gli assicuratori malattie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Una volta ottenuto il numero RCC, i fornitori di prestazioni non sono più tenuti a dimostrare singolarmente a ogni assicuratore e per ogni fattura la propria ammissione e le proprie qualifiche.

Su richiesta del fornitore di prestazioni, il Registro dei codici creditori (RCC) rilascia un numero RCC. Tale numero deve figurare sulle fatture destinate ai pazienti e/o agli assicuratori e costituisce parte integrante dei dati di vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ai sensi dell’art. 28 OAMal. Inoltre, il numero RCC costituisce la base per le statistiche elaborate congiuntamente o singolarmente dagli assicuratori malattie (art. 56 LAMal e art. 76 OAMal) ed è utilizzato ai fini della verifica dell’economicità.

Informazioni dettagliate sui numeri RCC delle singole categorie di fornitori di prestazioni sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/ e nelle Condizioni generali (CG) RCC https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/basi-giuridiche-rcc/.

Come occorre procedere per richiedere un numero RCC se vengono fornite prestazioni in diversi ambiti?

Se vengono fornite prestazioni in diversi ambiti di prestazioni ambulatoriali, devono essere disponibili le corrispondenti ammissioni cantonali all’esercizio a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

I fornitori di prestazioni devono fatturare separatamente le prestazioni dei diversi ambiti conformemente alle tariffe stabilite per contratto o dalle autorità e necessitano a tal fine dei rispettivi numeri RCC.

Esempio: con un numero RCC rilasciato a un fisioterapista o a un’organizzazione di fisioterapia possono essere fatturate esclusivamente prestazioni di fisioterapia. Se vengono fornite anche prestazioni di ergoterapia, queste devono essere fatturate tramite un numero RCC rilasciato a un ergoterapista o a un’organizzazione di ergoterapia.

Tutte le informazioni relative al rilascio di un numero RCC per la relativa categoria di fornitori di prestazioni sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Ho bisogno di un numero RCC distinto per ogni Cantone e/o per ogni sede all'interno dello stesso Cantone?

Poiché le autorizzazioni e le ammissioni sono disciplinate a livello cantonale, sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (organizzazioni) devono richiedere un numero RCC distinto per ogni Cantone in cui forniscono prestazioni.
Se si tratta della stessa categoria di fornitori di prestazioni e sono soddisfatti i requisiti legali e quelli rilevanti ai fini della fatturazione, nel portale online* è possibile registrare più sedi all’interno dello stesso Cantone per il quale è stato rilasciato il numero RCC.

Per un numero RCC rilasciato a un’organizzazione, le singole sedi sono identificate mediante numeri GLN distinti.

Naturalmente è anche possibile richiedere un ulteriore numero RCC a pagamento per ogni sede.

*La preghiamo di notare che non tutte le categorie di fornitori di prestazioni possono ancora utilizzare il portale online. Le informazioni relative alla Sua categoria di fornitori di prestazioni sono disponibili selezionando la categoria corrispondente su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

L'elaborazione dei miei documenti da parte del Cantone sta subendo ritardi. Quanto tempo occorre per ottenere il numero RCC se inizierò presto la mia attività?

Un nuovo numero RCC può essere rilasciato solo quando tutta la documentazione richiesta, conformemente ai nostri promemoria, è stata presentata in modo completo. Vedere https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/

Se la domanda viene presentata tramite il portale online, Le consigliamo di registrarsi già ora su zsrnext.ch, così da poter inoltrare immediatamente la domanda non appena disporrà di tutti i documenti necessari.Una volta presentata la domanda completa, questa viene di norma elaborata tramite il portale online entro pochi giorni lavorativi.

La preghiamo di notare che non tutte le categorie di fornitori di prestazioni possono ancora utilizzare il portale online. Le informazioni relative alla Sua categoria di fornitori di prestazioni sono disponibili selezionando la categoria corrispondente su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Un numero RCC può essere rilasciato con effetto retroattivo, purché i requisiti legali siano soddisfatti alla data di inizio della validità richiesta.

Non dispongo ancora di un numero IDI (numero d'identificazione delle imprese). Posso comunque inoltrare la mia domanda?

Per le persone che esercitano un’attività indipendente (persone fisiche, ditte individuali), il numero IDI non è obbligatorio al momento della presentazione della domanda. È quindi possibile inoltrare la domanda e comunicare il numero IDI in un secondo momento.

Per le persone giuridiche (ad es. SA o Sagl), l’indicazione del numero IDI è obbligatoria. La domanda può essere inoltrata solo dopo l’attribuzione di un numero IDI valido.

I numeri IDI già attribuiti possono essere consultati nel registro IDI dell’Ufficio federale di statistica (UST) https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it.

Qual è la durata di validità del mio numero RCC?

Di norma il numero RCC è rilasciato per una durata di cinque anni. Successivamente viene prorogato automaticamente per altri cinque anni, a condizione che i requisiti continuino a essere soddisfatti e che le tasse di proroga siano state pagate.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle Condizioni generali (CG) RCC https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/basi-giuridiche-rcc/.

Desidero registrare due diverse coordinate di pagamento. Come devo procedere?

Per ogni numero RCC può essere registrata una sola modalità di pagamento (coordinate bancarie oppure beneficiario).

Non trovo il mio numero RCC nella versione abbreviata del RCC. Per quale motivo?

Nella versione abbreviata del RCC https://www.zahlstellenregister.ch/it/kurzversion sono visualizzati soltanto i fornitori di prestazioni autorizzati a prescrivere prestazioni.

Si tratta delle seguenti categorie di fornitori di prestazioni:

  • Medici
  • Chiropratici
  • Ospedali
  • Dentisti

Se non appartiene a una di queste categorie di fornitori di prestazioni, il Suo numero RCC non viene visualizzato nella versione abbreviata del RCC.

Domande relative al numero C

Che cos'è un numero C e quando ne ho bisogno?

I numeri C sono rilasciati a determinate professioni sanitarie e ad altre persone dipendenti che forniscono prestazioni a carico degli assicuratori malattie nell’ambito di un rapporto d’impiego.

Il collegamento del numero C al numero RCC del datore di lavoro consente di attestare il rapporto d’impiego e conferma che la persona dipendente soddisfa i requisiti per poter fornire prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Ciò garantisce in particolare una rappresentazione trasparente dell’erogazione delle prestazioni e il controllo delle fatturazioni e delle qualifiche.

Informazioni dettagliate sulle singole categorie di persone dipendenti sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Viene rilasciato un numero C distinto per ogni rapporto d'impiego presso datori di lavoro diversi?

Il numero C è rilasciato personalmente a una persona dipendente per una determinata categoria professionale.

Se per una persona che dispone già di un numero C viene notificato un ulteriore rapporto d’impiego nella stessa categoria professionale, non viene rilasciato un nuovo numero C. Il numero C esistente viene semplicemente collegato al numero RCC del nuovo datore di lavoro.

Il numero C è quindi personale e può essere utilizzato in tutta la Svizzera per la relativa categoria professionale, purché siano soddisfatti i requisiti legali o contrattuali applicabili al rapporto d’impiego.

Che cos'è una conferma cantonale per le persone dipendenti e dove posso richiederla?

Dal 1° gennaio 2022 i Cantoni sono competenti per l’ammissione dei fornitori di prestazioni ambulatoriali che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Le autorità cantonali verificano il rispetto dei requisiti legali sia da parte del datore di lavoro autorizzato alla fatturazione sia da parte delle persone dipendenti. Tali requisiti sono disciplinati nell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) per le diverse categorie di fornitori di prestazioni.

Se una persona dipendente soddisfa i requisiti legali per esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale a carico dell’AOMS, il Cantone competente rilascia, secondo la procedura cantonale applicabile, la relativa conferma.

Per eventuali domande riguardanti la conferma cantonale, La invitiamo a rivolgersi direttamente all’autorità cantonale competente.

Informazioni dettagliate e le eventuali disposizioni particolari sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Domande relative al numero RCC e al numero C

Qual è la differenza tra un numero RCC e un numero C?

Un numero RCC è generalmente rilasciato a persone fisiche che esercitano un’attività indipendente (ditta individuale) o a persone giuridiche (ad es. SA o Sagl) che possono e desiderano fornire prestazioni a carico dell’assicurazione malattie. Il numero RCC consente di fatturare tali prestazioni.

Un numero C è rilasciato a una persona dipendente che soddisfa i requisiti per fornire prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) nell’ambito di un rapporto d’impiego. Le prestazioni erogate sono fatturate tramite il numero RCC del datore di lavoro.

Il fornitore di prestazioni esecutore e il fornitore di prestazioni responsabile sono identificati mediante il numero GLN registrato con il numero C; inoltre, vengono verificati le relative autorizzazioni e qualifiche.

Informazioni dettagliate e le eventuali disposizioni particolari sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Posso disporre contemporaneamente di un numero RCC e di un numero C?

Se esercita sia un’attività indipendente sia un’attività dipendente, può disporre contemporaneamente di un numero RCC e di un numero C.

A condizione che, per entrambe le attività, siano soddisfatti i requisiti legali e siano disponibili le necessarie autorizzazioni cantonali e le relative ammissioni o conferme.

Sto ancora aspettando alcuni documenti necessari. Posso comunque inoltrare la mia domanda?

La preghiamo di inoltrare la domanda solo quando tutta la documentazione richiesta è completa. Le domande incomplete vengono respinte e devono essere presentate nuovamente una volta disponibili tutti i documenti necessari.

Se la domanda viene presentata tramite il portale online, Le consigliamo di registrarsi già ora su zsrnext.ch, così da poter inoltrare immediatamente la domanda non appena disporrà di tutti i documenti necessari.

Una volta presentata la domanda completa, questa viene di norma elaborata tramite il portale online entro pochi giorni lavorativi.

La preghiamo di notare che non tutte le categorie di fornitori di prestazioni possono ancora utilizzare il portale online. Le informazioni relative alla Sua categoria di fornitori di prestazioni sono disponibili selezionando la categoria corrispondente su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Domande relative alle modifiche

Desidero modificare alcuni dati (ad es. indirizzo, coordinate bancarie) nel Registro dei codici creditori. Come devo procedere?

Se la Sua categoria di fornitori di prestazioni dispone già dell’accesso al portale online, può aggiornare autonomamente i propri dati.

Si registri nel portale online zsrnext.ch, aggiunga il Suo numero RCC ed effettui direttamente nel portale online le modifiche desiderate.

Se il portale online non è ancora disponibile per la sua categoria di fornitori di prestazioni, La preghiamo di comunicarci le modifiche per iscritto, inviandoci un estratto dei dati oppure il formulario di modifica, corredato della firma giuridicamente valida di una persona autorizzata a firmare.

Il formulario di modifica è disponibile su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Le informazioni relative alla Sua categoria di fornitori di prestazioni sono disponibili selezionando la categoria corrispondente su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/richieste/.

Vorrei fatturare tramite la Cassa dei Medici. Come devo fare?

Potrà comunicare questa scelta direttamente con la richiesta di assegnazione del numero RCC oppure quando modifica il conto corrente/bancario di un numero RCC in vigore.
Il codice IBAN della Cassa dei Medici è il seguente: CH86 0900 0000 1200 0738 6.

Vorrei fatturare tramite la Swisscom / curaBILL. Come devo fare?

Potrà comunicare questa scelta direttamente con la richiesta di assegnazione del numero RCC oppure quando modifica il conto corrente/bancario di un numero RCC in vigore.
Il codice IBAN della Swisscom (Schweiz) AG, curaBILL, IBAN-Nummer: CH19 0900 0000 3000 9918 0.

Gli estremi del mio conto non cambiano; devo comunque inviare il mio QR-IBAN?

Per la conversione alle fatture QR non è necessario adeguare le coordinate di pagamento salvate.

Da parte nostra non provvediamo a salvare i QR-IBAN ma esclusivamente i codici IBAN ordinari.

Il codice IBAN ordinario resta valido parallelamente al QR-IBAN e viene utilizzato dagli assicuratori solo nei casi in cui il pagamento non può essere effettuato con le informazioni trasmesse sulla fattura.

Basi legali

Dove posso trovare le basi legali del Registro dei codici creditori (RCC)?

Le basi legali del Registro dei codici creditori (RCC), comprese le Condizioni generali (CG) RCC, il Regolamento sulle tasse e le condizioni di utilizzo del portale online, sono disponibili su https://www.santeservices.ch/it/sistemi-per-il-ramo/registro/basi-giuridiche-rcc/.

Non ha trovato la risposta alla Sua domanda?

Può contattarci via e-mail all’indirizzo zsr@santeservices.ch.